Gennaio 2014

On 27 Gennaio 2014 by admin

images

 

E’ la prima volta che ci imbattiamo con un amministratore del condominio che non sia condomino. Oltre alla richiesta dei dati anagrafici e dei dati catastali degli appartamenti ci è stata richiesta anche di sottoscrivere un modello riguardante la privacy. Visto che c’ho capito ben poco, vorrei qualche chiarimento. Non vorrei che firmandola andassi ad autorizzare qualcosa che a mia insaputa possa darmi futuri problemi o fastidi (tipo la diffusione dei miei numeri telefonici o altre informazioni che mi riguardano).

 

Egregio Lettore,

il garante della Privacy ha pubblicato un vademecum sul sito www.garanteprivacy.it dove potrà trovare tutta una serie di precise informazioni riguardanti la privacy in materia di condominio, incluse prescrizioni che l’amministratore deve adottare nello svolgimento della professione..

Le rispondo subito che Ella dovrà consegnare al suo amministratore l’autorizzazione al trattamento dei dati debitamente firmata per consentire una corretta gestione amministrativa: autorizzazione che dovrà rilasciare dopo la consegna della nota informativa sulla privacy nella quale sono indicate tutte le informazioni riguardanti l’amministratore, ma soprattutto modalità e finalità del trattamento dei dati. Cercherò di sintetizzare in seguito alcuni punti salienti.

Prima di tutto l’utilizzo dei numeri telefonici: l’amministratore può usarli solo se pubblici (cioè inseriti negli elenchi pubblici) o con il consenso del condomino: i numeri non presenti nei pubblici elenchi non possono essere comunicati a terzi.

In bacheca non si possono affiggere comunicazioni personali e nemmeno informazioni o riguardanti dati contabili o morosità: i signori condomini debbono chiederle direttamente all’amministratore.

Non possono essere divulgati dati di carattere sanitario di cui per qualunque motivo l’amministratore ne sia venuto a conoscenza: l’uso è consentito solo in caso di delibere o lavori per l’abbattimento di barriere architettoniche o discussioni inerenti danni subiti negli spazi comuni. Di contro l’amministratore deve comunicare, o meglio affiggere sull’edificio, i suoi recapiti, anche telefonici.

La videosorveglianza è lecita per fini personali (sulla porta dell’appartamento e sulle aree comuni) purché sia debitamente segnalata e le registrazioni vengano conservate non oltre 48 ore.

Per quanto riguarda l’assemblea invece:

– non possono parteciparvi estranei tranne che le persone delegate,

– i tecnici incaricati dall’amministratore o dall’assemblea possono assistere e presenziare solo  per il tempo occorrente al trattamento dell’argomento di loro interesse,

– la videoregistrazione è lecita solo con il consenso di tutti gli interessati.

In ultimo, vista la facoltà conferita dalla Legge 220/2012 per la riforma in materia di condominio, nel caso l’assemblea faccia richiesta del sito internet dal quale desumere informazioni, potranno essere messi online solo i documenti adottati con delibera e l’accesso è riservato ai condomini, tramite password individuali che garantiranno al singolo condomino di accedere solo ai propri dati custoditi dall’amministratore ma non quelli dell’intero condominio.

Concludo affermando che in ogni caso anche il singolo condomino, venuto a conoscenza di informazioni/dati personali riguardanti gli altri proprietari, può comunicarli a terzi solo previo consenso del diretto interessato.

Sperando di esserle stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (120)

Comments are closed.

Vai alla barra degli strumenti