Novembre 2014

On 28 Dicembre 2014 by admin

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Ho chiesto al mio amministratore di fornirmi copia della certificazione di conformità degli impianti elettrici condominiali e della messa a terra. Mi è stato risposto che non riesce a trovarli visto che il condominio ha cambiato diversi amministratori, non sempre professionisti. Allora gli ho chiesto di far fare almeno una verifica degli impianti di terra: mi sono sentito rispondere che, essendo incerta l’esistenza dell’impianto di terra in caso di verifiche potrebbero aversi pareri negativi e ripercussioni economiche corpose per il condominio. Francamente non credo che un amministratore possa fornire delle risposte simili: cosa ne pensa al riguardo?

 

 

 

Egregio Lettore,

 

anche ai condominii si applicano le normative e gli obblighi previsti per la verifica degli impianti elettrici di messa a terra. Gli impianti elettrici devono essere costruiti a norma e devono essere verificati periodicamente per accertare il mantenimento delle caratteristiche previste.

 

Dalla lettura comparata delle varie disposizioni legislative emerge che non ci sono più possibilità di procrastinare nel tempo l’adozione di idonee misure di sicurezza, tra le quali è fondamentale la certificazione periodica. Tutti gli impianti delle abitazioni civili (e quindi anche quelli condominiali) dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza di cui alla Legge 46/1990 e 380/2001. Gli impianti debbono essere dotati di messa a terra, di interruttori differenziali, certificazione di conformità e verifica periodica (biennale o quinquennale a seconda dei casi). Anzi, ogni modifica (sostanziale) eventualmente apportata agli impianti deve essere corredata di relazione e certificazione ai sensi della normativa esistente.

 

Dal D.P.R. n. 462 del 2011 emerge l’obbligo in capo al condominio (e quindi dell’amministratore) di farsi parte attiva nella richiesta e nel controllo della verifica degli impianti elettrici condominiali. Oggi, nel 2014, non è possibile parlare ancora di impianti non adeguati alla Legge 46/90 in quanto tutti gli impianti esistenti prima dell’entrata in vigore di detta Legge (1990) andavano adeguati entro 3 anni.

 

Preferisco non soffermarmi sulla normativa tecnica che deve essere nota agli operatori del settore, ma affermo senza alcun dubbio che negli edifici condominiali incombe in capo all’amministratore  l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante da parti della costruzione, ivi compresi gli impianti elettrici (cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza n. 7764 del 07/081996). La citata sentenza chiarisce che l’amministratore deve attivarsi tempestivamente per sistemare le situazioni potenzialmente pericolose per non ledere nessuno (e conseguentemente, aggiungo, fare in modo che i vari impianti siano a norma, verificati, aggiornati e certificati).

 

Non è vero che per i condominii sprovvisti della documentazione attestante la conformità degli impianti elettrici e di messa a terra non è possibile effettuare le verifiche di terra: secondo la Nota T203/2005 del 07/11/2005 emessa dal Ministero delle Attività Produttive, in presenza di impianti elettrici in Condominio sprovvisti della documentazione di rito è possibile ugualmente effettuare la verifica degli impianti elettrici di messa a terrà purché l’impianto sia semplice, ben identificabile e conforme alle normative.

 

In conclusione, seppur vi dovranno essere dei costi a carico del condominio, gli impianti vanno messi a norma a garanzia degli stessi sigg. condomini e dell’amministratore: devono essere valutate le opere da eseguire per mettere a norma gli impianti, quantificate economicamente e discusse in assemblea per l’opportuna deliberazione.

 

Sperando di esserle stato d’aiuto, porgo

 

Distinti Saluti

 

Vincenzo CAPOBIANCO

 

 

 

Si invitano i Sigg.ri Lettori a far pervenire le proprie domande al Sig. Capobianco Vincenzo presso la redazione del giornale, Via Madonna di Ponza, 04023 Formia (LT) – Tel/Fax 0771-772050 oppure inviandole via Internet ( amm.cond.vcapobianco@libero.it ).

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