Luglio – 4

On 25 Novembre 2013 by admin

Nell’ultima assemblea condominiale, tenutasi in seconda convocazione, era in discussione l’approvazione del bilancio consuntivo della gestione condominiale. Detto bilancio è stato bocciato da 6, me compreso, dei 17 condomini dell’edificio per un totale di 356,15 millesimi, mentre è stato approvato dai restanti 6 condomini presenti per un totale di 480,23 millesimi. L’amministratore ha pertanto ritenuto approvato il consuntivo delle spese. Io ritengo che non sia così in quanto il consuntivo, a norma del secondo comma dell’art. 1136, è stato bocciato da più di un terzo dei partecipanti al condominio con una espressione millesimale di 356,15 millesimi. Di conseguenza sto pagando le sole rate della gestione in corso ma non intendo pagare la somma di conguaglio così come indicata nel consuntivo bocciato. Gradirei sapere il suo parere.

 

Gentile Signore,

sono spiacente di risponderLe che il Suo ragionamento non è corretto.

Il consuntivo delle spese, da quanto riferitomi, è correttamente approvato e quindi deve provvedere al pagamento delle scaturenti rate di conguaglio della gestione precedente.

Non può interpretare l’articolo 1136 del codice civile predisponendosi mentalmente nella posizione di “colui che ha ragione”.

Il legislatore che negli anni 40 ha redatto detto articolo non intendeva paralizzare il condominio, ma bensì tentare il più possibile di evitare problemi, dando piena facoltà alla maggioranza numerica e millesimale di deliberare validamente per determinare cosa fosse necessario e indispensabile per la normale vita del condominio.

La delibera assembleare di approvazione del consuntivo spese potrebbe essere invalidata se, sussistendo errori in quest’ultimo, venisse legalmente impugnata.

Conseguentemente, ritenendo corretto il consuntivo spese approvato, il comportamento da Lei adottato coerentemente alla Sua convinzione potrebbe arrecarLe danni e fastidi. Come ribadito dalle sentenze n. 12125 del 11/11/92 e n. 14665 del 29/12/99 della Corte di Cassazione, l’amministratore, senza ulteriore delibera assembleare, potrebbe richiedere decreto ingiuntivo nei Suoi confronti per recuperare le quote non corrisposte. Se ciò si verificasse, oltre alla quota dovuta a conguaglio, dovrebbe pagare una cospicua sommetta per le spese legali e di tribunale.

 

L’unico consiglio che posso darLe è quello di adeguarsi alle delibere validamente assunte dall’assemblea, a meno che queste non siano lesive di Suoi diritti: in tal caso farebbe meglio a tutelare i Suoi interessi con l’aiuto di un legale!

 

Fiducioso di esservi stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

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