Settembre – 5

On 25 Novembre 2013 by admin

Sono proprietario di un appartamento e ho subito un decreto ingiuntivo. Nonostante l’opposizione fatta a tale decreto, mi sono sentito rispondere di dover pagare subito per poi aspettare l’esito dell’opposizione.

Il decreto ingiuntivo proposto dall’amministratore nei miei confronti riguardava la somma dovuta a conguaglio dell’anno 2004. Ritenendo sbagliata detta somma, mi ero da subito opposto al pagamento facendo riportare il motivo della mia decisione nel verbale d’assemblea d’approvazione del rendiconto.

Quello che non comprendo è perché pagare nonostante la mia dichiarata opposizione sia al consuntivo che al decreto ingiuntivo.

Egregio Lettore,

dalla situazione descritta non emerge nulla che provi l’errore di conteggio a cui si riferisce e quindi non posso far altro che risponderLe genericamente.

Il decreto ingiuntivo è sicuramente l’ultimo stadio dei vari procedimenti monitori che l’amministratore dello stabile ha a sua disposizione per riscuotere le somme dovute dai sigg. condomini e, sicuramente, prima di dare mandato ad un legale per tale atto Le avrà inviato avvisi di pagamento o lettere di messa in mora proprio per convincerLa a pagare bonariamente. Quindi,  in qualche modo si può dire che l’amministratore avrebbe tentato di farLe risparmiare le spese conseguenti l’atto ingiuntivo.

Da quanto afferma la somma dovuta fa parte del rendiconto 2004 che l’amministratore ha presentato all’assemblea dei condomini per ottenerne l’approvazione; inoltre deduco che forse è stato uno dei pochi o addirittura l’unico dei sigg. condomini ad opporsi a tale consuntivo. Pertanto l’atto ingiuntivo ha come fondamenta un rendiconto regolarmente approvato: questa è già una motivazione per la quale Le è stato risposto di provvedere al pagamento della somma dovuta nonostante la sua formale opposizione!

Infatti, il ricorso avverso l’atto ingiuntivo non La esonera dal pagare la somma richiesta perché la delibera di approvazione del consuntivo vincola assenti e dissenzienti, comunque fino al momento in cui il giudice, tenuto a valutare la sua opposizione, non dichiari  nulla o annullata la stessa delibera di approvazione. (Cass. n. 9787 del 9 ottobre 1997)

Riguardo la correttezza dei conteggi non posso esprimermi. Sicuramente il consuntivo riguarda delle spese effettivamente sostenute per i servizi e le forniture del condominio, dimostrabili con delle pezze d’appoggio. Pertanto, ai sensi dell’art. 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, tramite decreto ingiuntivo l’amministratore può riscuotere dai condomini che non intendono pagare le somme dovute secondo lo stato di riparto approvato dall’assemblea.

Infatti, il verbale d’assemblea con il quale si è approvato un bilancio costituisce condizione sufficiente per l’azione monitoria ai sensi dell’ex art. 633 del Codice di Procedura Civile in quanto esso è prova scritta privilegiata ed idonea per ottenere il provvedimento ingiuntivo.

 

Sperando di esserLe stato d’aiuto e augurandole di non dover più incorrere in situazioni simili, porgo

 

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (51)

Comments are closed.

Vai alla barra degli strumenti