Marzo – 6

On 25 Novembre 2013 by admin

Nell’ultima assemblea condominiale, seconda convocazione, è stata discussa l’approvazione del bilancio consuntivo. Il bilancio è stato bocciato da 6 dei 17 condomini dell’edificio per un totale di 356,15 millesimi, mentre è stato approvato dai restanti 6 condomini presenti per un totale di 480,23 millesimi. L’amministratore ritiene approvato il bilancio mentre io ritengo di non dover pagare il conguaglio in quanto, il secondo comma dell’art. 1136 mi indica che il bilancio non è stato approvato da più di un terzo dei partecipanti al condominio. Vorrei conoscere cosa ne pensa.

 

Gentile Signore,

sono spiacente di risponderLe che il Suo ragionamento non è corretto.

La Sua domanda richiama un quesito postomi già negli anni addietro. Pertanto provvederò a risponderLe con lo stesso articolo.

Il consuntivo delle spese, da quanto riferitomi, è correttamente approvato e quindi deve provvedere al pagamento delle scaturenti rate di conguaglio della gestione precedente.

Non può interpretare l’articolo 1136 del codice civile predisponendosi mentalmente nella posizione di “colui che ha ragione”.

Il legislatore che negli anni 40 ha redatto detto articolo non intendeva paralizzare il condominio, ma bensì tentare il più possibile di evitare problemi, dando piena facoltà alla maggioranza numerica e millesimale di deliberare validamente per determinare cosa fosse necessario e indispensabile per la normale vita del condominio.

La delibera assembleare di approvazione del consuntivo spese potrebbe essere invalidata se, sussistendo errori in quest’ultimo, venisse legalmente impugnata.

Conseguentemente, ritenendo corretto il consuntivo spese approvato, il comportamento da Lei adottato coerentemente alla Sua convinzione potrebbe arrecarLe danni e fastidi. Come ribadito dalle sentenze n. 12125 del 11/11/92 e n. 14665 del 29/12/99 della Corte di Cassazione, l’amministratore, senza ulteriore delibera assembleare, potrebbe richiedere decreto ingiuntivo nei Suoi confronti per recuperare le quote non corrisposte. Se ciò si verificasse, oltre alla quota dovuta a conguaglio, dovrebbe pagare una cospicua sommetta per le spese legali e di tribunale.

 

L’unico consiglio che posso darLe è quello di adeguarsi alle delibere validamente assunte dall’assemblea, a meno che queste non siano lesive di Suoi diritti: in tal caso farebbe meglio a tutelare i Suoi interessi con l’aiuto di un legale!

 

Fiducioso di esservi stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (62)

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