Maggio – 6

On 25 Novembre 2013 by admin

Ho problemi di deambulazione legalmente riconosciuti e abito al terzo piano di un edificio condominiale dove i proprietari si disinteressano delle mie richieste fatte per l’installazione di un ascensore. Tecnicamente è anche fattibile senza apportare grosse modifiche allo stabile in quanto le ringhiere del vano scala e i pianerottoli sembrerebbero esser stati realizzati in previsione di un futuro impianto ascensore. Dalle informazioni acquisite ritengo che la legge mi tuteli ma mi chiedo come posso far valere i miei diritti senza arrivare in tribunale?

 

 

Egregio Lettore,

mi spiace doverLe rispondere subito che in Tribunale sarà quasi certamente costretto ad arrivarci, sia nel caso in cui voglia essere tutelato da una decisione del magistrato e sia nel caso in cui i restanti condomini dell’edificio si oppongano all’opera che intende realizzare.

 

L’art. 2 della Legge n. 13/1989 prevede un’autotutela per il portatore di handicap nel caso in cui il condominio non provvedesse a deliberare l’abbattimento delle barriere architettoniche entro tre mesi dalla richiesta, quest’ultima avanzata in forma scritta.

Infatti, nel caso in cui l’assemblea respinga la richiesta o non deliberi in merito entro tre mesi, la Legge prevede la possibilità per il portatore di handicap di installare a propria cura e spese un servoscala o strutture mobili, facilmente rimovibili, quali piattaforme mobili, carrozzelle montascale, automatismi per apertura di porte e cancelli, ecc. .

Non è invece riconosciuto al portatore di handicap la facoltà di apportare modifiche permanenti agli edifici, consentendo, come già detto, soltanto di installare opere facilmente rimovibili .

 

Resta quindi da capire se prendendo a riferimento detta legge sia o meno possibile procedere a propria cura e spese all’installazione dell’impianto ascensore nelle parti comuni.

Sicuramente non può essere preteso dal condominio l’eliminazione delle barriere architettoniche: parimenti il condominio non può impedire l’eliminazione di queste ultime qualora eseguite a cura e spese anche di un singolo condomino, purché dette opere non rendano inservibili le parti comuni.

 

Dopo questa ampia premessa, tornando al suo quesito, visto che le richieste non sono state neanche trattate da un’assemblea, Le consiglio di adire le vie legali proponendo nei confronti del condominio un ricorso d’urgenza (ex. art. 700 cod. proc. Civ.). Detto modo di agire lo ritengo essere più opportuno rispetto all’intraprendere autonomamente i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto sarà un giudice ad autorizzarla “in tempi brevi” quale riconoscimento del suo diritto.

 

Fiducioso che queste poche righe possano esserLe state d’aiuto, porgo

 

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (74)

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