Marzo – 8

On 25 Novembre 2013 by admin

Egr. sig. Capobianco, ritengo che le tabelle millesimali del mio edificio sono sbagliate in quanto tra il valore del mio appartamento e quello del mio dirimpettaio, di grandezza pressoché identica, c’è molta differenza. Penso che ci sia stato un errore da parte del costruttore: errore che non esiste per gli appartamenti dei piani superiori.

Ho fatto in modo di discutere diverse volte in assemblea della modifica delle tabelle millesimali ma sono stato costretto a far causa al condominio. Una causa che sta andando per le lunghe e intanto continuo a pagare somme che non mi spettano.

La causa verso il condominio era l’unico modo per vedere modificate le tabelle? Posso chiedere la restituzione di tutte le somme che ho pagato in più fino ad oggi?

Sarei lieto se mi desse un suo parere.
Egregio Lettore,

le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale predisposto dal costruttore, o dall’originario unico proprietario dell’edificio, possono essere modificate bonariamente soltanto con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio o mediante l’intervento dell’autorità giudiziaria. Le tabelle originarie restano valide fino al momento in cui non vengono cambiate.

In virtù del fatto che trattasi di tabelle di natura contrattuale, esse hanno forza di “legge” vincolante per tutti i condomini e non possono essere modificate bonariamente senza l’accordo unanime.

Purtroppo, quando l’unanimità d’intenti non è raggiungibile, si è costretti a chiedere l’intervento del Giudice che, interpellando un tecnico per la relativa consulenza (CTU), provvederà nel merito. In effetti, il Consulente Tecnico d’Ufficio provvederà a rilevare l’esistenza di eventuali errori che possano giustificare una revisione della tabella millesimale, ossia determinando i nuovi valori millesimali senza tener conto che le tabelle millesimali originarie erano state magari oggetto di manifestata accettazione dei condomini all’atto dell’acquisto degli immobili.

Tale nuova tabella troverà applicazione solo a decorrere dal momento in cui la sentenza emessa dal magistrato diviene definitiva, ossia trascorsi i termini per l’impugnativa: ciò sembrerebbe consentire un ulteriore vantaggio per coloro che fino all’attuazione della nuova tabella pagheranno consapevolmente in meno rispetto a quanto effettivamente dovuto, ma così non è! Infatti, proprio per evitare questo, la Giurisprudenza ha stabilito più volte la retroattività della sentenza di revisione delle tabelle millesimali, imponendone la validità dal momento in cui è stato promosso il giudizio di revisione: ossia dovrà essere rivista tutta la contabilità condominiale dalla data in cui è stato promosso il giudizio (cfr. Sent. di Cassazione n. 16643/2007).

Concludendo, la tabella millesimale può essere modificata solo nei casi espressamente previsti dalla legge anche nell’interesse di un solo condomino, ma debbono essere dimostrate le cause che portano a chiederne la modifica. La Legge prevede che le tabelle possano essere modificate quando è comprovata l’esistenza di un errore che dia origine ad un’apprezzabile divergenza tra il valore effettivo e quello attribuito all’unità immobiliare, oppure quando sono effettivamente mutate le condizioni di una parte dell’edificio (soprelevazioni, cambi di destinazioni d’uso, ecc…).

Sperando di esserLe stato d’aiuto e augurandole una celere e favorevole conclusione del giudizio in corso, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

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