Aprile – 8

On 25 Novembre 2013 by admin

Da diverso tempo mi chiedevo se in tutti gli edifici è necessaria l’installazione dell’impianto antincendio. Oggi il mio dubbio è cresciuto in quanto ho soggiornato in Francia a casa di un amico dove erano presenti sensori e bocchette antincendio anche nell’appartamento.

Visto che abito in un condominio abbastanza grande, gradirei avere qualche delucidazione in merito e sapere se le compagnie assicuratrici risarciscono i danni da incendio anche in assenza delle attrezzature antincendio.

 

Egregio Lettore,

l’edificio condominiale deve essere un  luogo sicuro e pertanto vanno adottate tutte le norme precauzionali e rispettate tute le norme di sicurezza per evitare le principali cause d’incendio.

Più che parlare di cosa va fatto negli edifici è opportuno esaminare cosa prevede la normativa.

Il D.M. del 16/02/1982 indica chiaramente i casi, i tempi per l’esecuzione dei controlli, i soggetti obbligati all’esame preventivo dei progetti e del Certificato di prevenzione incendi (CPI). Sono tenuti al rispetto della normativa suddetta gli edifici con:

–          autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero automobili;

–          impianti per produzione di calore alimentati a combustibile, con potenza superiore a 100.000 kcal/ora;

–          altezza di gronda superiore a 24 metri;

–          impianti ascensori e montacarichi aventi corsa fuori dal piano terra superiore a 20 metri;

–          gruppi elettrogeni di potenza superiore a 25 KW;

–          magazzini di superficie superiore a 100 mq o negozi di superficie superiore a 400 mq;

–          magazzini per depositi di carta, gomma, legname, plastica, fibre, cavi;

–          acclarato pregio storico e artistico.

Tale Decreto stabilisce che il CPI ha una validità di 6 anni e che lo stesso va rinnovato anticipatamente ogni qual volta vengano a mutare le condizioni di sicurezza accertate in precedenza (modifiche strutturali, cambi di destinazione, ecc.). Il CPI viene rilasciato dai Vigili del Fuoco unitamente al certificato di conformità alle norme anti-smog.

L’amministratore è tenuto a chiedere il rilascio del certificato qualora l’edificio gestito rientri nella casistica sopra citata, provvedendo ai vari rinnovi ogni qual volta si renda necessario: nel caso in cui i VVF abbiano rilasciato solo il nullaosta provvisorio egli è tenuto comunque a chiedere il rilascio del certificato definitivo. Il tutto è logicamente afferente le parti comuni, in quanto per i locali di proprietà privata l’amministratore può pretendere l’acquisizione agli atti del condominio del CPI di detti locali e, in mancanza di positivi riscontri, sarà costretto ad esporre denuncia presso le Autorità competenti.

L’amministratore è responsabile dell’installazione dei sistemi antincendio per le parti comuni (qualora non l’avesse fatto il costruttore) e, in applicazione dell’art. 1130 del Cod. Civ., deve vigilare sulla conservazione delle stesse, attivandosi per evitare qualsiasi pericolo che potrebbe derivare a condomini e terzi a causa di una negligenza nella manutenzione e nel controllo periodico delle attrezzature antincendio. Pertanto, egli ha l’obbligo di far effettuare le verifiche periodiche di controllo e le manutenzioni, affidando il tutto a personale competente e qualificato, con lo scopo di rilevare ed eliminare qualunque possibile causa che possa pregiudicare il corretto funzionamento e uso dell’impianto stesso.

L’amministratore è direttamente responsabile nel caso in cui non si fosse attivato per ottenere il rilascio del CPI: se tale professionista fosse assicurato per danni a terzi perlomeno non ne risponderebbe civilmente!

Riguardo al risarcimento dei danni da incendio da parte delle assicurazioni mi permetto di fare un esempio.

Se si verificasse un incendio in un edificio (rientrante in uno dei casi previsti dal D.M. suddetto) la compagnia assicuratrice certamente non risarcirebbe il danno subito qualora lo stesso non avesse il Certificato antincendio.

Ancor peggio se nell’incendio venissero coinvolte delle persone: i danni che il condominio sarebbe chiamato a risarcire (unitamente ad eventuali altri soggetti responsabili) potrebbero ammontare anche a diversi milioni di euro.

Lascio a tutti i lettori trarre le proprie considerazioni in merito all’opportunità di adeguare gli edifici alle normative antincendio, nonché al rispetto delle prescrizioni in materia con l’adozione di tutte le cautele possibili !!!

 

Sperando di esserLe stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (67)

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