Giugno – 9

On 25 Novembre 2013 by admin

Circa un anno fa a causa del cattivo funzionamento delle fogne del fabbricato, che tra l’altro passano interamente sotto l’edificio, sono stati arrecati dei danni agli oggetti che tenevo depositati nel mio garage. Sono avvenuti 4 o 5  rigurgiti di liquami fognari che mi hanno danneggiato una libreria in legno e un divanetto, costringendomi anche a gettare diversi alimenti. Tutti i proprietari pensavano che i rigurgiti erano causati da una cattiva costruzione della rete fognaria ma dopo ci si è accorti che si erano formati dei grossi tappi di detersivo all’interno della condotta, in corrispondenza di un cedimento del terreno fuori dall’area condominiale. Io ho richiesto al condominio i danni ma l’assemblea me li ha negati. Potrebbe consigliarmi come procedere?

 

 

Egregio Lettore,

il condominio è custode dei beni e dei servizi comuni: pertanto è responsabile dei danni cagionati alle proprietà esclusive dei singoli sigg. condomini. Di contro, resta esonerato da qualsivoglia responsabilità di danni causati a terzi solo ed esclusivamente in presenza di caso fortuito.

Sicuramente le circostanze da Ella descritte non lasciano intravedere alcuna responsabilità del costruttore per vizi dell’opera: bensì confermano che ci si trova di fronte a dei danneggiamenti dovuti ad un caso fortuito.

Qualora si fosse rilevato che le fuoriuscite dei liquami fognari fossero avvenute a causa di un vizio di costruzione della rete fognaria condominiale, allora poteva essere chiamato in causa per il risarcimento in primis il costruttore dell’edifico per le proprie colpe e in subordine il condominio.

Nel merito posso citare quanto sancito di recente con la Sentenza n. 26051 del 30/10/2008 emessa dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione riguardante un problema molto simile.

Oggetto della pronuncia della Cassazione era una sentenza ad un’azione legale di risarcimento promossa dal costruttore dell’edificio verso il condominio a seguito dei danni subiti dallo stesso per l’allagamento degli immobili di sua proprietà invasi dalla fuoriuscita di acque e materiali fecali che resero inagibili i locali, pregiudicandone le locazioni in corso.

La sentenza che si chiedeva di cassare era stata sfavorevole al costruttore in quanto da parte del giudicante non erano state ravvedute responsabilità del condominio, bensì era stato accertato e dimostrato che l’evento dannoso si era verificato in via esclusiva per un vizio addebitabile unicamente al costruttore e che pertanto sussisteva un nesso di esclusiva responsabilità con i danni cagionati.

La Corte di Cassazione, in virtù del principio che ho prima citato, non ha potuto fare altro che confermare la sentenza, respingendo il ricorso del danneggiato che nel caso di specie era proprio il costruttore dell’edificio.

 

Per quanto descrittomi nel quesito e in forza di quanto riportato dianzi, mi sento di poter affermare con certezza che Ella non può esperire azione nei confronti del costruttore dell’edificio e tantomeno risulta opportuno avanzare richiesta risarcitoria verso il condominio che ritengo avulso da ogni nesso di causalità con i danni subiti.

 

Sperando di esserLe stato d’aiuto, porgo

 

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (68)

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