Luglio – 9

On 25 Novembre 2013 by admin

images (1)

Nel condominio ultimamente sono stati rinvenuti diversi danni alle macchine parcheggiate nell’autorimessa comune e alle porte di casa. Le macchine sono state graffiate e “decorate” con disegni sconci, mentre le porte sono state rovinate con bombolette spray.

In condominio stiamo discutendo per installare un impianto di videosorveglianza per cercare di individuare i vandali, ma ci sono alcuni proprietari che non vogliono partecipare alla spesa. L’amministratore in carica è un commerciante in pensione e non sa bene come comportarsi. Potrebbe darmi qualche suggerimento?

 

Egregio Lettore,

sorvegliare le unità immobiliari di un condominio o le relative parti comuni è una realtà che cresce giorno per giorno di pari passo con l’aumento dei furti e degli atti di vandalismo. Diverse sono le richieste che mi pervengono dai singoli proprietari in merito all’installazione di telecamere a circuito chiuso e varia e la casistica in funzione delle finalità che detto impianto deve perseguire.

In generale, l’installazione della videosorveglianza delle aree comuni, ai sensi dell’art. 1121 del codice civile, è certamente una innovazione e potrebbe essere considerata anche gravosa e voluttuaria in funzione della realtà nella quale la si andrebbe a collocare.

In quest’ultima ipotesi, il condomino che al momento non è interessato all’esecuzione della nuova opera può dissociarsi dal partecipare alla spesa, esprimendo il proprio dissenso in sede d’assemblea oppure, ai sensi dell’art. 1137 del codice civile, nel termine dei 30 giorni successivi alla notifica del relativo verbale.

Qualora il condomino dissenziente non rispettasse la suddetta prassi, resterà vincolato alla volontà della maggioranza dei condomini che ha legittimamente deliberato in corso d’assemblea e sarà quindi vincolato a partecipare alla spesa.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 1121, il condomino dissenziente che dovesse cambiare idea potrà acquistare la proprietà e l’uso dell’innovazione corrispondendo la propria quota parte sull’importo complessivo delle spese sostenute (ovvero costo d’installazione e costi di  manutenzione) opportunamente rivalutate.

Pur essendo un bene non suscettibile di utilizzazione separata e pur comportando spese  solamente a carico della maggioranza che ha deliberato l’opera, l’installazione dell’impianto di videosorveglianza non può avvenire senza il preventivo consenso di coloro che non partecipino alle spese. Ciò per non ledere il diritto alla riservatezza di ogni condomino che verrebbe minato dalla presenza di tale impianto.

In conclusione, l’installazione di un impianto di videosorveglianza, sia esso per le parti comuni che per le parti private, è consentita purché, non esistendo altri dispositivi atti allo scopo,  vi sia una fondata preoccupazione per la sicurezza (eventualmente già minata per accadimenti precedenti). Tale impianto dovrà essere collocato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di installazione di apparati audiovisivi, nonché rendendo esplicita la presenza e le finalità dello stesso mediante comunicazioni e cartelli di avvertimento posti ben in vista.

 

Personalmente condivido la scelta di realizzare una videosorveglianza in quanto, seppur non costituisce una soluzione al problema esposto, sicuramente è un ottimo deterrente.

 

Sperando di esserLe stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (78)

Comments are closed.

Vai alla barra degli strumenti