Novembre – 10

On 25 Novembre 2013 by admin

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Abito in un palazzo di otto piani nel quale ci sono 32 condomini. Posseggo un terrazzo di 18 metri che fuoriesce di circa 3 metri dalla verticale dei balconi sovrastanti. Sul mio terrazzo cade di tutto: cicche accese, cartaccia, buste di plastica, forchette, coltelli, ecc.. Alcuni di questi oggetti possono diventare pericolosi, se non mortali, e arrecare danni molto seri. Più volte mi sono rivolto all’amministratore affinché si rendesse parte attiva per una qualche iniziativa. Nulla è stato fatto.

A questo punto vorrei sapere se posso:

1) esporre in bacheca una lettera di sollecitazione ai sigg. condomini affinché vigilino e sensibilizzino le loro famiglie,

2) installare una telecamera con servizio di videoregistrazione rivolta verso l’alto,

Nel caso mi rivolgessi ad un avvocato per un contenzioso contro il condominio, quale possibilità di successo mi accredita?

 

Egregio Lettore,

il problema da Lei lamentato non è per niente raro: spesso mi sono trovato ad affrontare problemi del genere, soprattutto quando si parla di appartamenti dotati di una corte esclusiva oppure di un terrazzo come nel suo caso.

Per quanto riguarda il ruolo dell’amministratore in tutta la vicenda, è opportuno prima precisare quali sono i suoi compiti per poi tirare le conclusioni. Ovvero, egli deve  dar corso alle delibere, far osservare il regolamento,  disciplinare l’uso delle parti comuni, riscuotere le quote condominiali e pagare i fornitori per garantire l’erogazione dei servizi, tutelare gli interessi legali del condominio, rendere conto del proprio operato all’assemblea, rappresentare legalmente il condominio, adempiere agli obblighi fiscali, convocare l’assemblea dei condomini, ed in genere compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio.

Tra tutti questi compiti non esiste la tutela dei diritti del singolo condomino, diritti che possono essere curati e tutelati solo dal diretto interessato. L’amministratore, nel tentare di evitare l’insorgere di controversie tra i sigg. condomini, può intervenire informando loro e le rispettive famiglie del problema da lei lamentato.

Pertanto, rispondo alla sua domanda n. 1 affermando che, anche qualora l’amministratore fosse intervenuto, Lei può inviare a ciascun condomino, con toni cortesi e garbati, una comunicazione che possa in qualche modo sensibilizzarli al problema: è meglio non mettere avvisi del genere in bacheca, soprattutto per tutelare il decoro dell’edificio e di chi lo abita.

Per quanto attiene la domanda n. 2, premesso che l’installazione di un sistema di videosorveglianza, a mio parere, dovrà essere presa in considerazione solo quando altre misure siano risultate inefficaci, nel caso in cui decidesse d’installarlo a tutela della sua abitazione e della sua incolumità, inevitabilmente rischia di scontrarsi con problemi legati alla privacy. La Corte di Cassazione con le sentenze n. 22602 del 5 giugno 2008 e n. 44156 del 26 novembre 2008, si è già espressa in merito alla questione della privacy in ambiente condominiale.

Infatti, il condomino che decide di installare un impianto di telecamere, ne sosterrà autonomamente le spese e potrà utilizzare le parti comuni conformemente all’art.1102 del Codice Civile. Tuttavia, egli è obbligato al pagamento dei danni, eventualmente provocati nelle parti comuni. In quest’ultimo caso, in forza dell’art.1131 del Codice Civile, l’amministratore ha il potere/dovere di citare in giudizio il condomino che ha provocato i danni che non intende risarcire.

Il condomino che installa le telecamere deve farlo rispettando il diritto alla privacy degli altri condomini, rischiando di incorrere in responsabilità, anche penali, qualora non si adegui agli atti emanati dal Garante. Ha l’obbligo di informare gli altri condomini della presenza delle telecamere che non dovranno però riprendere scene di vita privata altrui, in quanto ciò può costituire reato ai sensi dell’art 615bis del Codice Penale. La sentenza n. 44156/2008, ha precisato che si delinea reato d’interferenza illecita nella vita privata, solo se sussistono due elementi: violazione di domicilio con strumenti di videosorveglianza e attinenza di notizie o immagini della vita privata.

In conclusione ritengo che l’installazione di telecamere che puntino verso l’alto potrebbe riprendere dettagli e particolari che vadano ad interferire con la vita privata altrui e pertanto si configurerebbe reato a suo carico.

In ultima analisi, non me la sento di accreditarle successi o insuccessi nel caso promuovesse un contenzioso per la tutela dei suoi interessi in quanto ritengo sia opportuno sentire il parere di uno o più avvocati, soprattutto per individuare esattamente se tale contenzioso debba essere instaurato contro il condominio (cosa poco probabile) o contro i singoli che effettivamente le stanno arrecando fastidio e molestia.

Un suggerimento sul quale la invito a riflettere: ha mai pensato che gli oggetti caduti nel suo terrazzo possono indicare con estrema precisione la loro provenienza, ovvero indicarle verso chi effettivamente indirizzare un’azione legale?

Sperando di esserLe stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

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