Settembre – 12

On 25 Novembre 2013 by admin

PasseggiandoGaeta02[1]

 

Stiamo affrontando dei lavori di manutenzione dell’edificio e vorrei sapere se possiamo usufruire della detrazione irpef al 50% anche noi visto che i lavori sono iniziati nel 2011. Mio padre di oltre 75 anni, usufruttuario dell’immobile e che sta effettivamente pagando, potrà detrarre in 5 anni?

 

Egregio Lettore,

il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, art.11, comma 1, ha previsto un aumento della detrazione ai fini Irpef per gli interventi di recupero edilizio di cui al comma 1, art. 16-bis, Tuir, elevandola al 50% delle spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, aumentando il limite massimo delle spese per singola unità immobiliare da €. 48.000 a €. 96.000.

Dovendo applicarsi il principio di cassa, la nuova percentuale e il nuovo limite di spesa si applicano a tutti i pagamenti effettuati nel periodo dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori a cui i pagamenti si riferiscono.

Conseguentemente, per lavori di ristrutturazione iniziati a fine 2011, per i soli pagamenti a partire dal 26 giugno 2012 sarà riconosciuta la detrazione del 50% nel limite massimo di €. 96.000.

Gli stessi parametri valgono anche qualora il contribuente abbia sostenuto spese prima del 26 giugno 2012 per €. 50.000, per i quali ha diritto alla detrazione del 36% sul limite massimo di €. 48.000. Se il contribuente dovesse sostenere ulteriori spese, sempre per la medesima unità immobiliare, per ulteriori       €.  48.000 nel periodo successivo, verrà riconosciuto un’ulteriore detrazione pari al 50% di €. 48.000.

Ribadisco che il suddetto art. 11 introduce un aumento temporalmente limitato dell’agevolazione fiscale, quest’ultima divenuta comunque permanente al 36% a partire dal 1° gennaio 2012, come previsto dal nuovo art.16-bis, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – noto come “Decreto salva Italia” – all’art. 4 ha infatti introdotto, a partire dal 28 dicembre 2011, l’art.16-bis al Tuir intitolato “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

E’ stata riconosciuta a regime la detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 36% delle spese documentate (fino ad un ammontare complessivo non superiore a €. 48.000 per singola unità immobiliare), sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono titolo idoneo sull’immobile oggetto degli interventi effettuati.

Ulteriore novità introdotta riguarda i ratei di detrazione: la somma derivante dall’agevolazione fiscale dovrà essere ripartita in dieci quote annuali costanti, di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento delle spese, a prescindere dall’età anagrafica del beneficiario. Infatti, a partire dal 2012 è stata soppressa la possibilità di rateizzazione in 5 o 3 anni prevista per i contribuenti di età pari o superiore rispettivamente a 75 o 80 anni.

Viene nuovamente ribadito che la detrazione in questione spetta a tutti i contribuenti soggetti a imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile, situato nel territorio dello Stato, sul quale sono effettuati gli interventi di recupero edilizio. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente (coniuge e parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e sussista la situazione di convivenza sin dalla data di inizio dei lavori. La detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile il luogo di colui che effettivamente sostiene i costi dei lavori di ristrutturazione edilizia.

 

Sperando di esserLe stato d’aiuto e augurandole di risolvere quanto prima il problema, porgo

 

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

 

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