Febbraio – Pagamento oneri condominiali del precedente proprietario

On 3 Novembre 2013 by admin

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Ho comprato casa da poco tempo e l’amministratore del fabbricato mi ha chiesto il pagamento delle quote arretrate del vecchio proprietario. E’ legittimato a farlo? Non dovrebbe riscuoterle dall’ex-proprietario?

 

Gentile Signore,

quando si sta per acquistare un’unità immobiliare, se fa parte di un condominio, è bene informarsi presso l’amministratore dell’esistenza di quote arretrate a carico del condomino venditore in quanto chi subentra è obbligato solidalmente al pagamento delle stesse, ai sensi del 2° comma dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Inoltre l’amministratore, in riferimento al “principio della responsabilità solidale” espresso nell’art. 1299 del Codice civile, è legittimato a rivolgersi, a sua scelta, indifferentemente sia al venditore che all’acquirente.

Di solito negli atti di compravendita dell’immobile è inserita una clausola di questo tipo:

 

“Le parti convengono che le spese condominiali, sia ordinarie che straordinarie, relative al corrente anno e quelle a saldo del precedente gravino sulla parte acquirente, la quale rinuncia all’azione di regresso nei confronti del venditore. Nel caso l’amministratore agisca nei confronti della parte venditrice per il pagamento delle predette spese, la parte acquirente si impegna a rimborsare il venditore delle somme pagate”

 

Quindi, se nell’atto di acquisto dell’immobile non fosse specificato la suddetta clausola, l’acquirente, nel caso abbia pagato gli oneri in questione, potrà agire nei confronti del venditore  con l’azione di regresso, ossia chiedendo il rimborso di quanto versato con l’aggiunta dei soli interessi legali; se invece tale clausola fosse specificata nell’atto di compravendita e l’amministratore richiedesse il pagamento delle stesse al venditore, sarebbe quest’ultimo ad avere diritto al rimborso da parte dell’acquirente.

 

Fiducioso di esserle stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

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