Dicembre – 7

On 25 Novembre 2013 by admin

Nel condominio dove abito alcuni condomini hanno dei cani che lasciano liberi di circolare nelle aree condominiali esterne all’edificio. Circa un mese fa mi sono preso un forte spavento perché uno di questi cani mi veniva contro correndo: sono stato costretto a chiudermi nell’androne fino a quando il proprietario non l’ha ripreso. Come posso fare per risolvere il problema? Posso chiedere ed ottenere l’inserimento di una clausola nel regolamento condominiale che vieti di tenere i cani negli appartamenti o che vieti di lasciarli liberi fuori dai propri appartamenti?

 

Egregio Lettore,

il suo è un problema che ricorre spesso nei fabbricati dove coesistono coloro che detengono animali e ampi spazi comuni: basterebbe solo un po’ di buon senso per evitare quello che lei ha vissuto. Problemi simili capitano ancor più spesso quando colui che ha deciso di tenere in casa un animale non ha valutato quali sarebbero stati gli oneri derivanti dall’accudimento e di conseguenza (erroneamente) crede di poter risolvere il problema facendolo “pascolare” liberamente in spregio degli altri partecipanti al condominio.

Tornando al suo quesito, inizio con il chiarire che se nel vostro regolamento condominiale non esiste alcun divieto di tenere animali negli appartamenti non vi sono molte speranze per ottenerlo, salvo nel caso in cui non vi sia la volontà unanime di tutti i proprietari degli immobili che compongono il condominio. Qualche speranza in più potrebbe esserci per il futuro se i detentori degli animali non fossero proprietari dell’immobile ma bensì degli inquilini: qualora vi fosse il benestare dei locatari, si potrebbe far inserire tale divieto nei futuri contratti di locazione.

Ogni divieto da aggiungere al regolamento condominiale, sia di natura contrattuale che assembleare, seppur approvato a maggioranza qualificata non può in alcun modo limitare diritti e poteri dei singoli sulle rispettive proprietà esclusive.

In mancanza delle norme condominiali e del buon senso dei proprietari di detti animali si può fare riferimento ai Regolamenti Comunali che dovrebbero disciplinare come mantenere gli animali, prescrivendo divieti e imponendo norme igieniche e precauzionali alle quali i possessori debbono adeguarsi.

Per quanto lamentato Le evidenzio alcuni articoli del Codice penale e alcune sentenze di Cassazione che potranno tornarle utili per un ultimo tentativo bonario di risolvere il problema:

–        art. 672 Cod. pen.  – “Chiunque lasci liberi, o non custodisca con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persone inesperte, è punito con sanzioni amministrative da L 50.000 a L 500.000”

–        art. 659 Cod. pen. – “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando e non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni e il riposo delle persone ovvero, … , è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a L 600.000”

–        sent. n. 14353 del 03/11/00 Cass. Civile – “usare degli spazi comuni di un edificio facendovi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dall’ordinario criterio di prudenza può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere liberamente di tali spazi comuni.” (Si noti come l’indicazione della Cassazione implicitamente vieta di lasciar circolare liberamente un cane sui beni condominiali senza che lo stesso sia tenuto al guinzaglio e dotato di museruola: allo stesso tempo il proprietario dovrà preoccuparsi di asportarne gli escrementi di qualunque natura.)

–        art. sent. n. 1942 del 26/02/82 Cass. Pen. – “non occorre l’accertamento della pericolosità dell’animale né l’esposizione a pericolo della pubblica incolumità e non ha rilevanza anche se breve l’omessa custodia.”

–        sent. n. 1840 del 08/03/90 Cass. Civile – “i cani da guardia in genere e quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi sono da considerarsi  pericolosi e, quindi, rientranti nell’ambito dell’art. 672 Cod. Pen.”

Sperando di essere stato d’aiuto, Le porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

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