Febbraio – 10

On 25 Novembre 2013 by admin

gaeta

Salve. Nel mio condominio abbiamo da poco ultimato i lavori di rifacimento della facciata e l’impresa minaccia di portarci in tribunale perché alcuni proprietari non hanno pagato le quote nonostante che i lavori si sono chiusi senza alcuna contestazione. L’amministratore è uno dei condomini e non vuole dare alla ditta i nominativi di quelli che non hanno pagato perché ha paura di incorrere in problemi. Come ci dovremmo comportare?

 

Egregio Lettore,

mentre negli anni addietro la ditta, accertato il credito vantato, avrebbe potuto rivalersi su uno solo dei partecipanti al condominio costringendolo a rivalersi a sua volta sui restanti sigg. condomini, dal 2008 è cambiato l’orientamento giurisprudenziale.

Infatti il recente orientamento della Corte di Cassazione, espressasi a  Sezioni Unite, chiarisce che le obbligazioni condominiali (ovvero i debiti) non sono più esigibili in funzione del principio della solidarietà tra condomini, bensì vanno riscossi direttamente dai singoli sigg. condomini che non hanno effettivamente provveduto ai pagamenti. Pertanto, i proprietari in regola con il versamento delle quote condominiali non debbono preoccuparsi oltre modo.

Dico che non debbono preoccuparsi oltre modo in quanto non sono completamente avulsi da ogni conseguenza per il solo fatto che è il condominio ad aver sottoscritto il contratto con l’impresa edile.

Infatti ritengo che l’amministratore, a fronte dei mancati pagamenti di alcuni proprietari, soprattutto per correttezza nei confronti di coloro che hanno pagato, avrebbe già dovuto provvedere ad attivare le procedure legali per il recupero coatto delle somme non versate in funzione del piano d’ammortamento deliberato dal condominio: il tutto senza attendere eventuali azioni dell’impresa edile. Il condominio, tra l’altro, avrebbe dovuto pretendere dall’amministratore l’attivazione della procedura legale verso i condomini morosi.

Su richiesta dell’impresa creditrice l’amministratore è tenuto a fornire i nominativi dei condomini morosi al fine di consentire l’esperimento dell’azione legale nei confronti degli stessi. Quindi è opportuno che l’amministratore consegni bonariamente i dati richiesti dall’impresa senza fare opposizioni di sorta in quanto, sicuramente, gli verrebbe imposto in seguito dalla magistratura con eventuale condanna alle spese di giudizio.

Non esiste violazione della privacy in quanto all’art. 24 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è riportato che non serve il consenso per il trattamento dei dati personali quando lo stesso è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale l’interessato è parte.

Pertanto, è indubbio il fatto che l’impresa appaltatrice sia nel pieno diritto di chiedere i dati dei condomini morosi come, altrettanto indubbio, il fatto che i sigg. condomini siano parte diretta del contratto stipulato con l’impresa seppur non espressamente menzionati in tale documento sottoscritto solo dall’amministratore.

Anche in questo caso la Cassazione si è espressa a Sezioni Unite (sentenza n. 9148 del 08/04/2008) affermando che un contratto stipulato dall’amministratore, in nome e per conto dei condomini purché nei limiti dei suoi poteri, produce effetti nei confronti dei rappresentati. Il Garante della privacy in data 26/09/2008 precisa che la comunicazione dei dati personali dei sigg. condomini alle imprese che forniscono beni e servizi al condominio può essere fatta dall’amministratore in assenza dell’autorizzazione al solo fine di dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto regolarmente stipulato dal condominio.

 

Ritengo esaustiva la mia risposta, ma qualora sussistessero ancora dubbi, la invito a chiedere conferma ad un legale in merito a quanto da me riportato.

 

Sperando di esserle stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

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