Febbraio – 12
Nel condominio ci sono due famiglie separate e stiamo avendo problemi per la riscossione delle quote condominiali. Le donne che abitano gli appartamenti affermano di non dover pagare nulla e che tutte le spese vanno chieste ai loro ex mariti. Io mi trovo a gestire amichevolmente il condominio e adesso sono veramente in difficoltà. Può darmi qualche consiglio?
Egregio Lettore,
le separazioni coniugali sono un problema sempre più frequente con complicazioni e risvolti che spesso vanno ben oltre l’interrotto rapporto di coppia. Il problema da lei esposto è uno dei più frequenti quando ci si trova di fronte ad un appartamento di proprietà dell’ex marito ma assegnato alla ex moglie quale casa coniugale.
L’orientamento della Cassazione è quello di ritenere che nel caso della separazione dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale da parte del giudice conferisce al coniuge assegnatario un diritto di godimento non espressamente disciplinato dalla legge (cfr. Cassazione n. 11096 del 2002).
Resta da capire chi è il soggetto tenuto al pagamento delle spese condominiali nell’ipotesi in cui la casa coniugale venga assegnata al coniuge non proprietario dell’appartamento.
In una simile fattispecie, il giudice di merito può stabilire che l’assegnazione della casa coniugale avvenga in piena gratuità ponendo tutte le spese a carico del proprietario dell’immobile (non assegnatario).
In assenza di una tale espressa pronuncia, il coniuge assegnatario è esonerato solamente dal pagamento di un canone per l’utilizzo dell’immobile ma non dalle spese correlate, ivi incluse quelle condominiali. (cfr. Cassazione n. 1846/2005).
Quindi, analogamente a quanto accade per l’attribuzione delle spese tra proprietario e inquilino, bisogna distinguere le spese di carattere ordinario, che restano a carico del coniuge assegnatario dell’alloggio, da quelle di carattere straordinario volte alla conservazione dell’edificio, che restano a carico del proprietario.
Qualora il condominio dovesse procedere a recuperare dei crediti per quote condominiali non pagate dall’assegnatario, l’azione legale dovrà necessariamente essere rivolta direttamente al proprietario dell’appartamento, ovvero bisognerà agire come se si fosse in presenza di un contratto di locazione.
Per tutte le considerazioni su esposte, ritengo sia necessario che lei, nella veste di amichevole amministratore, prenda visione (per quanto possibile) del provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso dal magistrato al fine di confutare l’esistenza o meno di una assegnazione totalmente gratuita. Solamente così potrà con certezza imputare le spese condominiali e, nel caso del recupero con decreto ingiuntivo, evitare di promuovere azioni legali verso soggetti nei confronti dei quali il condominio non ha alcuna legittimazione ad agire.
Sperando di esserle stato d’aiuto, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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