Gennaio – 11

On 25 Novembre 2013 by admin

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Nel condominio in cui abito, l’amministratore ha l’abitudine di mettere molti avvisi in bacheca, incluso solleciti di pagamento per rate scadute.

Ci sono alcuni che, nonostante siano in torto per non aver pagato, fanno pure la voce grossa e minacciano di denunciare l’amministratore se la cosa dovesse continuare.

Io ritengo che il condominio debba sapere chi è in regola con i pagamenti: anzi, l’avviso in bacheca dovrebbe fare da deterrente per i cattivi pagatori.

Possiamo in qualche modo far deliberare all’assemblea che l’amministratore deve continuare a mettere in bacheca gli avvisi di pagamento e  l’elenco dei condomini ritardatari?

 

 

Egregio Lettore,

l’assemblea non deve deliberare alcunché in quanto la bacheca condominiale dev’essere utilizzata nel rispetto della riservatezza dei sigg. condomini: pertanto in essa possono essere esposti solamente avvisi di carattere generale.

Diverse sono le sentenze al riguardo e, proprio ad inizio anno, la Corte di Cassazione si è espressa con la sentenza n. 186 in merito alla tutela della riservatezza e all’utilizzo della bacheca.

 

Per la protezione dei dati personali il Garante della privacy aveva precisato nel 2006 che la diffusione dei dati personali fatta mediante l’affissione in spazi accessibili al pubblico, anche solo di avvisi di pagamento o messa in mora, costituisce un trattamento illecito in quanto tali informazioni possono essere prelevate da svariati soggetti. Veniva ribadito che l’esposizione di avvisi in tali luoghi può essere fatta a condizione che gli stessi contengano informazioni o note di carattere generale (ad esempio avvisi per sopralluoghi, per malfunzionamenti di impianti, promemoria date assemblee, ecc.).

Ogni tipo di comunicazione che possa in qualche modo rivelare informazioni di carattere personale deve essere trasmessa individualmente.

 

La sentenza citata, a conferma di quanto dianzi esposto, riporta espressamente che  “ la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino”…. “fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale – l’affissione nella bacheca dell’androne, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”.

 

Sperando di esserLe stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (82)

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