Maggio 2015

On 20 Giugno 2015 by admin

PasseggiandoGaeta02[1]

Il proprietario dell’appartamento accanto al mio ha di recente installato una telecamera sul pianerottolo senza avvisare nessuno e sta facendo pressioni su tutti i proprietari affinché si installi un impianto di videosorveglianza condominiale dicendogli che basta la sola maggioranza di 1/3 per poterlo fare senza problemi. Io non sono d’accordo sull’impianto condominiale ma soprattutto mi sento leso dalla telecamera arbitrariamente installata. Gradirei un suo parere.

 

Egregio Lettore,

è possibile installare telecamere e apparecchi di registrazione nei paraggi di immobili privati e all’interno dei condomini in applicazione dell’art. 1122-ter, che riporta testualmente:

Le deliberazioni concernenti le installazioni sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.”. Ovvero “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio”.

Prima dell’entrata in vigore della Legge 220/2012 non esisteva alcuna disposizione in materia in quanto all’epoca in cui erano state redatte le norme del codice civile inerenti il condominio non esistevano detti impianti. Secondo le vecchie norme si tendeva a far rientrare il sistema di videosorveglianza tra le innovazioni oppure tra quelle installazioni richiedenti il consenso di tutti i proprietari in quanto incidente sulla privacy.

Attualmente, invece, è ammessa l’installazione sia nei pressi degli immobili privati che all’interno dei condomini quando i dati non vengono diffusi: ciò onde evitare di incorrere in responsabilità civili o penali per interferenze illecite nella vita privata dei singoli (ex art. 615-ter c.p.). L’installazione è possibile solo per garantire la sicurezza delle persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di solito derivanti da episodi già verificatisi.

Se l’assemblea di prima convocazione non dovesse costituirsi (come per prassi accade), in seconda convocazione l’installazione della videosorveglianza dovrà comunque essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio e, comunque, dopo la delibera di approvazione dovranno essere rispettati gli adempimenti stabiliti dal Provvedimento generale del 8 aprile 2010 emanato dal Garante della Privacy. Bisognerà quindi chiedere la verifica preliminare del Garante nei casi previsti dal Codice Privacy, installare cartelli informativi, individuare i tempi minimi di conservazione delle riprese e il personale addetto a prenderne visione, nonché la nominare il responsabile per il loro trattamento.

Va inoltre tenuto presente che il Garante della Privacy ha distinto le riprese in ambito privato da quelle in ambito pubblico.

Nel caso in cui il singolo condomino istalli telecamere all’interno di un condominio ai sensi  dell’art. 1102 c.c. secondo il quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”, il Garante ha precisato che, anche in assenza di comunicazione/diffusione dei dati, è richiesta comunque l’attuazione di tutele a garanzia dei restanti condomini. In particolare, l’angolo di visuale delle riprese deve essere ristretto ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza con obbligo di escludere, anche senza registrazione di immagini, ogni ripresa relativa alle aree comuni o agli spazi antistanti l’abitazione di altri condomini. Nel caso l’impianto venisse installato in ambito pubblico per sorvegliare le aree comuni, dovranno essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal Garante in modo che le persone transitanti nelle aree sottoposte a videosorveglianza  siano informate circa l’esistenza dell’impianto.

Sperando di aver soddisfatto la sua richiesta, porgo.

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

 

Si invitano i Sigg.ri Lettori a far pervenire le proprie domande al Sig. Capobianco Vincenzo presso la redazione del giornale, Via Madonna di Ponza, 04023 Formia (LT) – Tel/Fax 0771-772050 oppure inviandole via Internet ( amm.cond.vcapobianco@libero.it ).

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