Maggio – Opere di manutenzione straordinaria e azioni legali conseguenti
Nel fabbricato in cui risiedo, di recente, un condomino ha citato in tribunale sia l’amministratore che il condominio per delle opere di manutenzione eseguite e successivamente ratificate dall’assemblea dei condomini. Il “dante causa” asserisce di essere stato danneggiato dall’esecuzione di tale manutenzione straordinaria urgente, la quale tra l’altro non interessò la totalità dei condomini. . . . L’amministratore, vistosi notificare l’atto di citazione, ha ritenuto opportuno resistere in giudizio comunicando l’accaduto dopo aver dato mandato ad un legale di rappresentare sia il condominio che la sua persona. Era legittimato a comportarsi in questo modo? Il condominio poteva scegliere un altro avvocato al quale affidarsi oppure scegliere di non resistere in giudizio in quanto estraneo ai fatti?
Gentile Signore,
dal caso che ha descritto si evince che oltre al condominio è stato citato anche l’amministratore nella sua persona. Per quanto riguarda il condominio, egli ha ritenuto opportuno rispondere alla citazione senza notiziarne prima i condomini in quanto l’argomento della stessa – manutenzione straordinaria urgente – rientra tra i poteri conferiti con la nomina (altresì, desumibili dagli artt. 1130 e 1131 del codice civile). Sarebbe stato opportuno convocare un’assemblea per discutere del problema presentatosi ma probabilmente i termini di comparizione non consentivano un’adunanza dei condomini: pertanto il modo di operare dell’amministratore è da ritenersi corretto.
E’ pur vero che la convocazione di un’assemblea avrebbe permesso al condominio di scegliere un avvocato diverso da quello scelto dall’amministratore per farsi rappresentare in giudizio ma, visto che gli interessi del condominio dovrebbero essere gli stessi dell’amministratore, (anche per evitare aggravi di spesa) sarebbe stato opportuno conferire mandato ad una persona soltanto.
Nel caso in cui l’assemblea dei condomini avesse deciso di non rispondere alla citazione in quanto estranea ai fatti, il condominio sarebbe incorso nel rischio di vedersi condannare in contumacia mentre l’amministratore, anch’egli citato, avrebbe potuto comunque resistere in giudizio per conto suo.
Comunque, ritengo utile evidenziare che anche quando si ritiene di essere estranei ai fatti è necessario ed indispensabile resistere in giudizio per far valere le proprie posizioni.
Fiducioso di esserle stato d’aiuto, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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