Ottobre – 13

On 25 Novembre 2013 by admin

il-centro-storico-gaeta-italy+13439068305-tpfil02aw-2663[1]

Il condominio dove abito è gestito da uno dei proprietari che ha il brutto vizio di mettere ogni comunicazione affissa in bacheca, incluso copie dei verbali d’assemblea e richiami con i nominativi di chi è in ritardo dei pagamenti. Mi domando se per privacy questo può esser fatto? D’altro canto, se all’amministratore gli chiedo di farmi sapere se ci sono morosy o di discutere in assemblea l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, mi risponde che per la legge sulla privacy non è possibile. Ma è mai possibile una interpretazione così arbitraria?

 

Egregio Lettore,

di recente il Garante per la protezione dei dati personali  ha emanato un vademecum intitolato “Il condominio e la privacy” dal quale si comprende chiaramente come procedere all’applicazione della normativa, anche a seguito della recente riforma della legge in materia di condominio (Legge 220/2012).

Rispondendo al suo quesito, risulta evidente dalla normativa che le bacheche condominiali sono utilizzabili solo per avvisi di carattere generale (ad esempio relativi ad anomalie nel funzionamento degli impianti) e non per comunicazioni che comportano l’uso dei dati personali riferibili a singoli condomini.

Pertanto sono vietati avvisi del tipo

–          “il sig. Rossi è pregato di passare dall’amministratore per il pagamento delle quote scadute”,

–          “si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel cortile”,

Altrettanto vietati sono gli avvisi che contengono indicazioni precise sulle autovetture dei singoli condòmini (targa dell’automobile e relativo posto auto…).

Nemmeno la notifica dei verbali può essere effettuata tramite bacheca perché gli stessi potrebbero contenere informazioni riservate da non poter essere esposte (tipo, “l’assemblea invita il sig. Verde, residente all’estero, di lasciare le chiavi all’amministratore per eventuali accessi in urgenza”). Per ogni tipo di comunicazione particolareggiata o individuale è necessario fare ricorso a modalità alternative al fine di scongiurare il rischio che soggetti terzi vengano a conoscenza di informazioni “delicate”.

I condomini morosi non possono fare appello alla normativa sulla privacy per mascherare le loro inadempienze: di conseguenza nemmeno l’amministratore non può trincerarsi dietro la normativa interpretandola in maniera sbagliata. Le morosità, oltre a poter essere comunicate dall’amministratore agli altri condomini al momento del rendiconto annuale e discusse in sede assembleare, possono essere rese note anche a seguito della richiesta effettuata da un singolo condomino.

Per quanto attiene l’impianto di videosorveglianza installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tra gli obblighi vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante. Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

Per la delibera d’installazione dell’impianto di videosorveglianza condominiale, la riforma del condominio ha finalmente sanato un vuoto normativo relativo al quorum richiesto: l’assemblea può  deliberarne l’installazione sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Sperando di esserle stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (101)

Comments are closed.

Vai alla barra degli strumenti