Settembre 2014

On 28 Settembre 2014 by admin

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Nella bacheca del condominio vengono affisse in bacheca comunicazioni di ogni genere, incluso copie dei verbali e solleciti di pagamento con nominativi dei ritardatari, ecc.. C’è chi vuole intentare causa per tale situazione e vorrei sapere se aggregarmi o meno.

Egregio Lettore,

il Garante per la protezione dei dati personali  ha emanato un vademecum intitolato “Il condominio e la privacy” dal quale si comprende chiaramente l’applicazione della normativa, anche a seguito della riforma delle norme riguardanti il condominio (Legge 220/2012).

Risulta evidente dalla normativa che le bacheche condominiali sono utilizzabili solo per avvisi di carattere generale (ad esempio relativi ad anomalie nel funzionamento degli impianti) e non per comunicazioni che comportano l’uso dei dati personali riferibili a singoli condomini.

Pertanto sono vietati avvisi del tipo

–          “il sig. Rossi è pregato di passare dall’amministratore per il pagamento delle quote scadute”,

–          “si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel cortile”,

Altrettanto vietati sono gli avvisi che contengono indicazioni precise sulle autovetture dei singoli condòmini (targa dell’automobile e relativo posto auto…).

Nemmeno la notifica dei verbali può essere effettuata tramite bacheca perché gli stessi potrebbero contenere informazioni riservate da non poter essere esposte (tipo, “l’assemblea invita il sig. Verde, residente all’estero, di lasciare le chiavi all’amministratore per eventuali accessi in urgenza”). Per ogni tipo di comunicazione particolareggiata o individuale è necessario fare ricorso a modalità alternative al fine di scongiurare il rischio che soggetti terzi vengano a conoscenza di informazioni “delicate”.

I condomini morosi non possono fare appello alla normativa sulla privacy per mascherare le loro inadempienze: di conseguenza nemmeno l’amministratore non può trincerarsi dietro la normativa interpretandola in maniera sbagliata. Le morosità, oltre a poter essere comunicate dall’amministratore agli altri condomini al momento del rendiconto annuale e discusse in sede assembleare, possono essere rese note anche a seguito della richiesta effettuata da un singolo condomino.

Per quan to riguarda l’intenzione di fare causa, prima di procedere diffidate l’amministratore dal continuare a fare l’utilizzo sbagliato delle bacheche condominiali: ci può intraprendere l’azione legale è solo colui che effettivamente è stato leso a causa degli avvisi (non di certo l’intero condominio).

Sperando di esserle stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

 

Si invitano i Sigg.ri Lettori a far pervenire le proprie domande al Sig. Capobianco Vincenzo presso la redazione del giornale, Via Madonna di Ponza, 04023 Formia (LT) – Tel/Fax 0771-772050 oppure inviandole via Internet ( amm.cond.vcapobianco@libero.it ).

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