Settembre – 9

On 25 Novembre 2013 by admin

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Circa un mese fa l’amministratore mi ha telefonato per chiedermi di pagare le rate condominiali scadute nonostante mi debbono essere rimborsati dei danni causati da una perdita della colonna pluviale. Ho contestato la richiesta di pagamento e gli ho ribadito che se non mi venivano risarciti i danni non avrei provveduto a pagare niente.

Qualche giorno fa mi è arrivata una lettera da parte di un avvocato incaricato dall’amministratore che mi prospettava che, se non avessi pagato in 15 giorni, avrebbe provveduto a chiedere decreto ingiuntivo nei miei confronti.

Anche all’avvocato ho ribadito che non è mia intenzione pagare se prima non mi vengono risarciti i danni dal condominio. L’avvocato mi ha risposto che sono due cose distinte e separate.

Ma non deve essere l’assemblea a decidere di mettere in mezzo un avvocato? Secondo lei come debbo comportarmi per tutelarmi?

 

Egregio Lettore,

per evitare che al danno si sommi la beffa, le consiglio di provvedere a pagare quanto prima le rate scadute. Il pagamento delle rate condominiali non può in alcun modo compensare eventuali danni da Lei subiti: purtroppo ha ragione l’avvocato.

L’amministratore può agire automaticamente per il recupero delle quote dai condomini morosi senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea e senza che vi sia espressa norma nel regolamento di condominio. Ovvero, di propria iniziativa può nominare un legale di fiducia per intraprendere le azioni necessarie al recupero del credito.

Tale modo di operare trova fondamento

–                                 nell’art. 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile ove viene letteralmente riportato che “Per la riscossione dei tributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione …”;

–                                 nell’art. 1130 del Codice Civile ove, tra le attribuzioni dei poteri dell’amministratore, il terzo comma riporta letteralmente che “L’amministratore deve: … riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;”.

Pertanto l’amministratore è tenuto ad agire legalmente nei confronti dei condomini morosi per il recupero delle quote dovute, anche in mancanza di espressa autorizzazione dell’assemblea (cfr. Cassazione n. 27292/2005).

Per quanto riguarda il suo risarcimento danni, lo stesso dovrà esserle riconosciuto o dalla compagnia assicuratrice dell’edificio (se esistente polizza con le specifiche coperture per il risarcimento dei danni causati dalla fuoriuscita di liquidi) o dal condominio. In entrambe i casi resta il condominio l’unico soggetto responsabile nei suoi confronti: qualora quest’ultimo (o la compagnia assicuratrice) non intendesse riconoscerle il risarcimento dei danni patiti, lei dovrà procedere legalmente nei confronti del condominio per far valere i suoi diritti nelle sedi opportune.

Sperando di esserLe stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (58)

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