Settembre – Presenza animali nel condominio

On 25 Novembre 2013 by admin

Nel condominio in abito alcuni condomini posseggono dei cani. Non avrei nulla in contrario se non fosse per il disturbo che arrecano e per il fatto che vengono lasciati liberi di circolare nelle aree condominiali senza che venga presa alcuna misura precauzionale. Il colmo si è raggiunto circa un mese fa, quando una signora è tornata a casa impaurita dall’avvicinamento del cane che, per gioco o chissà cosa, le andava incontro di corsa. Come il problema? Potremmo inserire a maggioranza una clausola nel regolamento condominiale che vieti di tenere in casa gli animali?

 

Gentile Signore,

questo è un problema che spesso ricorre nei fabbricati. Da quanto dice si capisce che nel regolamento condominiale dello stabile non esiste alcun divieto di tenere animali negli appartamenti: purtroppo, ogni divieto, o regolamento condominiale non contrattuale, approvato a maggioranza non può in alcun modo limitare diritti e poteri dei condomini sulle loro proprietà esclusive.

Comunque, in mancanza di norme nel regolamento condominiale, si può far appello ai Regolamenti comunali che disciplinano la detenzione di animali. Sicuramente in essi sono contenuti articoli riguardanti gli animali domestici molesti, nonché le norme igieniche e precauzionali che i detentori debbono adottare.

Entrando nel merito del suo problema, Le rispondo con l’ausilio del Codice penale e delle sentenze di Cassazione:

–             art. 672 Cod. pen.  – “Chiunque lasci liberi, o non custodisca con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persone inesperte, è punito con sanzioni amministrative da L 50.000 a L 500.000”

–             art. 659 Cod. pen. – “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando e non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni e il riposo delle persone ovvero, … , è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a L 600.000”

–             sent. n. 14353 del 03/11/00 Cass. Civile – “usare degli spazi comuni di un edificio facendovi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dall’ordinario criterio di prudenza può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere liberamente di tali spazi comuni.” (Si noti come l’indicazione della Cassazione implicitamente vieta di lasciar circolare liberamente un cane sui beni condominiali senza che lo stesso sia tenuto al guinzaglio e dotato di museruola: allo stesso tempo il proprietario dovrà preoccuparsi di asportarne gli escrementi di qualunque natura.)

–             art. sent. n. 1942 del 26/02/82 Cass. Pen. – “non occorre l’accertamento della pericolosità dell’animale né l’esposizione a pericolo della pubblica incolumità e non ha rilevanza anche se breve l’omessa custodia.”

–             sent. n. 1840 del 08/03/90 Cass. Civile – “i cani da guardia in genere e quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi sono da considerarsi  pericolosi e, quindi, rientranti nell’ambito dell’art. 672 Cod. Pen.”

Da quanto su esposto invito a trarre le conclusioni e fiducioso di esserLe stato d’aiuto, porgo

 

Distinti Saluti

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