Settembre – Rendiconti

On 25 Novembre 2013 by admin

Siamo un gruppo di proprietari di alcuni dei 30 appartamenti di cui si compone il condominio e puntualmente ogni anno con l’amministratore ci troviamo di fronte allo stesso problema consistente nella mancanza di liquidità di cassa del condominio nei primi mesi di gestione che puntualmente ritarda l’esecuzione di alcune manutenzioni. Purtroppo è vero che alcuni altri condomini non pagano puntualmente le quote spettanti ma è pur vero che noi le paghiamo addirittura in anticipo! L’amministratore giustifica questi ritardi riferendoci che una parte delle somme da noi versate è servita a pagare le spese ordinarie dell’anno precedente. A questo punto, pur constatando la correttezza dei rendiconti che vengono presentati, ci chiediamo se sia legittimo questo comportamento.

 

Gentili Signori,

il fatto che i rendiconti presentati (unitamente ai preventivi della gestione successiva) siano corretti e che vengano regolarmente approvati è di fondamentale importanza per l’ente condominio. Infatti (come ribadito dalle sentenze n. 12125 del 11/11/92 e n. 14665 del 29/12/99 della Corte di Cassazione) l’amministratore, approvati gli stessi, senza la preventiva approvazione dell’assemblea può richiedere decreto ingiuntivo nei confronti del condomino inadempiente al fine di recuperare le quote non corrisposte. Nella domanda postami evidenziate che tali mancanze sono relative soltanto ai primi mesi di gestione. Ciò significa che l’amministratore si attiva per la riscossione delle quote dai restanti condomini, i quali a loro volta debbono essere più puntuali nei pagamenti se si vuole eliminare il problema lamentato.

Confortato dagli orientamenti giurisprudenziali, personalmente ritengo che se della gestione precedente ci sono spese ancora da pagare l’amministratore non può destinare le somme che gli vengono versate solo ed esclusivamente alle spese indicate nel relativo preventivo. Tra le tante sentenze ne ho trovata una che sembra essere la risposta alla vostra domanda, quella del  15 marzo 1979 del Tribunale di Bergamo:

“… L’amministratore del condominio è legittimato a utilizzare, per il pagamento delle spese ordinarie relative all’anno precedente, gli acconti versati dai condomini sui contributi condominiali deliberati dall’assemblea per il nuovo anno di gestione.”

 

Fiducioso di esservi stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (63)

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